CODICE DELLA STRADA COSA CAMBIA DA LUGLIO 2010

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TARTA
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CODICE DELLA STRADA COSA CAMBIA DA LUGLIO 2010

Messaggio da TARTA »

Ecco le novità più importanti del nuovo Codice della Strada.
Per prima cosa una maggiore severità contro i pirati al volante: chi è stato condannato due volte per aver provocato un incidente con una lesione colposa non potrà più ottenere la patente. Inoltre gli autovelox non potranno essere installati a una distanza inferiore a un chilometro rispetto al segnale che impone il limite di velocità. Il 50% dei proventi delle sanzioni per eccesso di velocità verranno assegnati all'ente proprietario della strada che li dovrà utilizzare per la manutenzione. Infine, il nuovo codice chiarisce in modo esplicito che le esercitazioni di scuola guida possono essere fatte anche di notte e in autostrada o strade extraurbane.
In grassetto la modifica del nuovo codice

Art 116 11 bis
Per poter guidare un ciclomotore o una minicar serve un patentino che si ottiene frequentando un corso teorico. Alla fine del corso, i minorenni devono sostenere un esame finale, anche questo solo teorico.
Rimangono l'obbligo di patentino e l'esame teorico, ma chi vuole guidare un motorino o una minicar dovrà superare anche un esame di guida.

Art 97 comma 5
I meccanici (o gli stessi conducenti) che modificano i ciclomotori o le minicar per aumentarne la velocità sono multati da 148 a 594 euro.
Multa più salata: da un minimo di 389 a un massimo di 1.556 euro

Chi circola con un ciclomotore o una minicar in grado di superare i 45 chilometri orari viene multato dai 37 ai 150 euro.
Anche in questo caso, pene più severe: da 148 a 594 euro.

Art 142 comma 1
Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, il limite massimo di velocità può essere esteso a 150 km/h
Il limite dei 150 chilometri orari può essere esteso solo sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia che siano dotate di un sistema Tutor.

Art 142 comma 9
Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità paga una multa da 370 a 1.458 euro
In questo caso, la multa aumenta: da un minimo di 500 a un massimo di 2.000 euro

Art 142 comma 9bis
Chiunque supera di oltre 60 km/h il limite massimo di velocità paga una multa da 500 a 2.000 euro
Multa più salata: da un minimo di 779 a un massimo di 3.119 euro

Art 158
Per chi sosta negli spazi di fermata dei mezzi pubblici, nei parcheggi per le auto di invalidi, in corrispondenza di scivoli per invalidi o in corsie/carreggiate riservate ai mezzi pubblici paga una multa da 78 a 311 euro.
La multa si differenzia in base al mezzo: per i ciclomotori e le minicar va da 38 a 155 euro; per auto e moto da 78 a 311 euro.

Art 80 comma 14
Chi guida un veicolo con revisione scaduta è multato da 155 a 624 euro. Chi salta la revisione per più di una volta o circola con un veicolo sospeso in attesa di revisione, paga una multa raddoppiata
Confermata la norma, vengono aggiunte due ipotesi:
chi è senza revisione viene sottoposto alla sospensione del veicolo. In questo caso, il veicolo può circolare solo per andare in un'officina autorizzata a effettuare revisioni o all'ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi fuori da questa ipotesi, la multa per chi circola con veicolo sospeso è molto più salata: da 1.842 a 7.369 euro. A questa si aggiunge il fermo del veicolo per 90 giorni.


Art 7 comma 13
Chi circola nonostante la sospensione o il divieto della circolazione (quasi sempre, sono le misure antismog), paga una multa da 74 a 296 euro.
Viene introdotto il concetto di “classe inquinante” (ad esempio le Euro 3 e le Euro 4): chi circola con veicoli di emissioni inferiori a quelle prescritte paga una multa da 155 a 624 euro. Per chi viene “pizzicato” per la seconda volta in due anni, c'è anche la sospensione della patente da 15 a 30 giorni.

Art 121 comma 8
Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio del foglio rosa.
La norma adesso riguarda solo l'esame pratico. Si potrà quindi sostenere l'esame di teoria anche prima che sia trascorso un mese dal rilascio del foglio rosa.

Art 121 comma 11
Entro la scadenza del foglio rosa si può ripetere, per una volta soltanto, una delle due prove d'esame.
Si potrà ripetere solo una volta l'esame pratico. Viene quindi chiarito che l'esame di teoria potrà essere ripetuto anche più di una volta.

126 bis comma 4
Se l'automobilista non ha esaurito i punti sulla patente, può guadagnare 6 punti semplicemente frequentando un corso di aggiornamento organizzato da autoscuole o soggetti autorizzati.
Oltre a frequentare il corso, per riacquistare i 6 punti sulla patente bisognerà anche superare una prova d'esame.

Art 126 bis comma 6
Chi ha perso tutti i punti sulla patente deve sottoporsi a un esame teorico e un esame pratico di guida.
Oltre a chi ha perso tutti i punti, deve superare un esame teorico e un esame pratico anche l'automobilista che, dopo aver perso 5 punti in una sola volta, commette altre due violazioni da 5 punti entro i dodici mesi successivi.
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Re: CODICE DELLA STRADA COSA CAMBIA DA LUGLIO 2010

Messaggio da cristal »

Aggiungo:
A partire da lunedì, 27 settembre 2010, scatta l'obbligo per i ciclisti di indossare giubbino o bretelle catarifrangenti quando circolano nelle ore serali fuori dai centri abitati, quindi solo in ambito extra-urbano, e in tutte le gallerie dove sia loro consentito il transito, anche quando queste si trovino in città.

Tale norma scatta 60 gg dopo l'entrata in vigore della legge 120/2010 del 29 luglio scorso che ha modificato il codice della strada (D.L. n. 285 del 1992).
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