REGOLAMENTAZIONE NELL'USO DELLA MOUTAINBIKE IN TRENTINO

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REGOLAMENTAZIONE NELL'USO DELLA MOUTAINBIKE IN TRENTINO

Messaggio da TARTA »

Art. 22 della L.P. 8/1993

“Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie Ferrate”.

Deliberazione G.P. n° 2083 del 30 settembre 2005:

“Disciplina di accesso delle mountain bike ai sentieri”

L’articolo 22 della L.P. 8/1993 (recentemente modificato dall’art 16 della L.P. 3/2005), regola l’accesso ai sentieri con biciclette in montagna. In particolare la legge ha demandato alla Giunta provinciale il compito di stabilire le caratteristiche tecniche dei tracciati comunque percorribili con bike, prendendo come parametro la pendenza e la larghezza media.
Inoltre la Giunta provinciale è tenuta a stabilire le modalità con le quali il Servizio provinciale competente in materia di turismo può autorizzare la circolazione dei mezzi meccanici non motorizzati per la realizzazione di manifestazioni turistiche o agonistiche o a seguito di richieste motivate inoltrate dai comuni territorialmente competenti.
Con delibera n° 2083 del 30 settembre 2005 (riportata sotto) la Giunta provinciale ha definito gli elementi sopra richiamati. Le scelte operate derivano da un preventivo lavoro di un gruppo tecnico rappresentativo dei vari soggetti istituzionali coinvolti sul tema (Consorzio dei Comuni trentini, Sat, enti di promozione turistica, Federazione ciclistica Italiana e Dipartimento Risorse forestali e montane).
Pur rinviando ad una lettura della normativa e della delibera citata, in sintesi si riassumono le principali novità introdotte e le opportune attività che ogni amministrazione comunale è tenuta a considerare.
1. L’articolo 22 della L.P. 8/93 introduce il principio del divieto di percorrere i sentieri con mezzi meccanici (mountain bike). L’articolo stabilisce però che il divieto non va applicato, oltre che alle strade forestali, anche a quei percorsi aventi le caratteristiche tecniche stabilite dalla Giunta provinciale.
2. La Giunta ha individuato le caratteristiche tecniche dei tracciati comunque ciclabili: si tratta di quei percorsi che presentano pendenze inferiori al 20% e larghezze mediamente superiori delibera n° 2083 del 30 settembre 20051.
3. Inoltre su motivata richiesta delle Amministrazioni comunali il Servizio Turismo, con propria determinazione potrà autorizzare altri specifici tracciati. In particolare la richiesta potrà essere inoltrata dal comune proponente che realizza sul tema, in via preliminare, un confronto tecnico con i soggetti coinvolti da tale scelta e, in particolare, con il Servizio provinciale competente in materia di foreste, anche tramite gli uffici distrettuali forestali territorialmente competenti, con le altre amministrazioni comunali i cui territori di competenza sono attraversati dal sentiero, con i soggetti responsabili del controllo e della manutenzione dei sentieri e con le organizzazioni interessate all’utilizzo ed alla promozione del sentiero. Le richieste motivate e supportate dal confronto con i vari soggetti vanno trasmesse al Servizio provinciale competente in materia di turismo che, valutata la completezza degli elementi forniti, procede all’adozione del provvedimento. Tale procedura può riguardare itinerari stabili o utilizzabili solo temporaneamente per manifestazioni. Tuttavia risultando preferibile l’organizzazione di eventi su tratti riconosciuti ciclabili si prevede che le richieste di autorizzazioni per manifestazioni possano essere limitate.
4. Gli itinerari riconosciuti ciclabili secondo la procedura sopra richiamata saranno indicati da apposita segnaletica. La segnaletica già individuata dal gruppo di lavoro prevede il classico “segnavia” bianco e rosso con una bike stilizzata nel campo bianco.
5. E’ bene precisare che l’autorizzazione del singolo itinerario in deroga ai principi generali non potrà trovare automaticamente applicazione nelle aree a Parco ove può esistere una regolamentazione più restrittiva. In questi casi la definizione della ciclabilità degli itinerari anche ai sensi della L.P. 8/93 potrà avvenire a seguito di un confronto con le scelte operate dal relativo Ente Parco.
6. Per consentire un adeguato avvio delle nuove disposizioni, la Giunta ha stabilito che le stesse trovino applicazione dal 1 maggio 2006. E’ importante perciò che entro tale data le varie Amministrazioni comunali, applicando la procedura sopra richiamata, promuovino la ciclabilità di quegli itinerari ritenuti importanti per il valore del prodotto turistico locale. Si auspica che le richieste sino limitate ai percorsi in possesso di favorevoli riscontri riguardo la compatibilità all’uso.
7. Per far conoscere la nuova disciplina dell’accesso ai sentieri è prevista una campagna di comunicazione che sarà attuata nel 2006 a cura della Provincia, contando anche sul coinvolgimento attivo dei vari soggetti istituzionali presenti sul territorio. Si richiama la necessità che ogni iniziativa di promozione sul tema (cartine, cataloghi, ecc.) tenga conto della necessità di informare il pubblico della scelta di qualità che il Trentino sta realizzando con le nuove regole. E’ inoltre necessario che sia evitata ogni forma di comunicazione o promozione di itinerari non più ciclabili secondo le nuove disposizioni.

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Reg.delib.n. 2083 Prot. n. 29/I/6

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:

Articolo 22 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 e s.m. "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate": disciplina di accesso delle mountain bike ai sentieri alpini. Il giorno 30 Settembre 2005 ad ore 09:40 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE sotto la presidenza del
VICE PRESIDENTE MARGHERITA COGO

Presenti: ASSESSORI REMO ANDREOLLI MARCO BENEDETTI OLIVA BERASI OTTORINO BRESSANINI MAURO GILMOZZI SILVANO GRISENTI TIZIANO MELLARINI GIANLUCA SALVATORI Assenti: LORENZO DELLAI MARTA DALMASO FRANCO PANIZZA TIZIANO SALVATERRA Assiste: IL DIRIGENTE MARCO MORESCHINI.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta; Il Relatore comunica:
l’articolo 22 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 e s.m. (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate) è da sempre dedicato a regolare l’accesso ai sentieri alpini da parte di chi li percorre con mezzi meccanici e, in particolare, con l’utilizzo di mountain bike. Tale disciplina è stata oggetto di una recente modifica legislativa ad opera dell’articolo 16 della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3, modifica rispondente all’esigenza di creare sul territorio provinciale un’articolata rete di itinerari di montagna utilizzabili anche per escursioni in mountain bike, salvaguardando, al contempo, una serie di sentieri marcatamente alpinistici il cui accesso è consentito solo a piedi.
A tal fine il secondo comma del citato articolo 22 demanda alla Giunta provinciale sia il compito di determinare le caratteristiche tecniche dei sentieri la cui percorribilità è consentita anche con l’ausilio delle biciclette, sia quello di stabilire le modalità con le quali il Servizio turismo può autorizzare la circolazione dei mezzi meccanici non motorizzati per la realizzazione di manifestazioni turistiche o agonistiche o a seguito di richieste motivate inoltrate dai comuni territorialmente competenti.
Per la definizione delle caratteristiche tecniche si è cercato di elaborare criteri che fossero sia oggettivi, favorendone un’applicazione agevole e comune, sia condivisi; tale ultimo aspetto ha consigliato di avviare un confronto tra i soggetti interessati attraverso la convocazione presso il Servizio Turismo di un gruppo di lavoro formato dai rappresentanti della SAT, del Consorzio dei Comuni trentini, delle Aziende per il turismo, della Federazione ciclistica italiana e del Dipartimento risorse forestali e montane.
A seguito di una attenta e collettiva valutazione della problematica si è ritenuto corretto, anche nell’intento di contemperare i vari obiettivi di fruizione e valorizzazione turistica con quelli di tutela ambientale e di sicurezza, consentire la ciclabilità di tutti i percorsi aventi pendenze inferiori al 20% e larghezze mediamente superiori all’ingombro trasversale della bicicletta sul terreno.
Quanto al secondo aspetto che l’articolo 22, comma 2, della legge provinciale n. 8 del 1993 rimette alla regolamentazione della Giunta provinciale, impone di definire le procedure per l’individuazione di quei circuiti, di norma non ciclabili in base alle proprie caratteristiche tecniche (pendenza e larghezza), che si possono riconoscere percorribili in mountain bike in occasione di singole manifestazioni turistiche o agonistiche o per altre motivazioni individuate dal comune proponente (es. per rendere possibili i collegamenti tra itinerari di media distanza).
Con riferimento alle richieste provenienti dalle amministrazioni comunali e relative alle deroghe da introdurre alla disciplina generale con riferimento a specifici sentieri o tratti di essi, le stesse sono inoltrate dal comune proponente che realizza, in via preliminare, un confronto tecnico con i soggetti coinvoli da tale scelta e, in particolare, con il servizio provinciale competente in materia di foreste, anche tramite gli uffici distrettuali forestali territorialmente competenti, con le altre amministrazioni comunali i cui territori di competenza sono attraversati dal sentiero, con i soggetti responsabili del controllo e della manutenzione dei sentieri e con le organizzazioni interessate all’utilizzo ed alla promozione del sentiero. Le richieste motivate e supportate dal confronto con i vari soggetti vanno trasmesse al servizio provinciale competente in materia di turismo che, valutata la completezza degli elementi forniti, procede all’adozione del provvedimento.
La stessa procedura trova applicazione anche nel caso di richiesta di autorizzazione temporanea alla circolazione per singole manifestazioni; in questi casi l’istanza al servizio provinciale competente in materia di turismo è presentata dal comune, anche su invito del soggetto attuatore dell’iniziativa.
Una volta individuato in modo preciso l’itinerario autorizzato e quindi accessibile con mountain bike in deroga alle caratteristiche tecniche sopra esposte, va apposta, nei tratti del percorso che di norma sarebbero preclusi, una specifica segnaletica in grado di comunicare con efficacia la fruibilità dello stesso in mountain bike; la citata segnaletica verrà predisposta secondo quanto indicato dal dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo con propria determinazione.
Per quanto rappresentato, appare evidente che la prima fase di applicazione della presente deliberazione richiede una campagna di informazione rivolta sia ai fruitori degli itinerari ciclabili di montagna sia ai soggetti impegnati nella concreta attuazione delle regole sopra precisate; ciò, a maggior ragione, se si considera che la precedente formulazione dell’articolo 22 della legge provinciale n. 8 del 1993 prevedeva un dispositivo inverso, consentendo la circolazione con l’ausilio delle mountain bike su tutti i sentieri alpini ad esclusione di quelli espressamente individuati.
L’aspetto divulgativo appare dunque di non secondaria importanza in questa fase di passaggio verso la nuova normativa tenuto conto che una carente informazione riguardo alle possibilità di utilizzo del patrimonio alpinistico potrebbe generare condotte inconsapevolmente contrarie alle norme provinciali e, in quanto tali, sanzionabili dagli organi accertatori individuati al comma 3 dell’articolo 22 della legge provinciale n. 8 del 1993.
In questa delicata fase transitoria il rischio di originare negli escursionisti l’errata convinzione di un divieto generalizzato a tutta la sentieristica provinciale con le possibili ripercussioni sulla promozione turistica di tale tipo di prodotto, consigliano di avvicinare l’utenza al rispetto delle nuove regole in modo progressivo; ciò si rende possibile adottando una tempistica di avvio che permetta la preventiva realizzazione e diffusione di materiale informativo.
A tal fine si ritiene corretto consentire, a far data dal 1 maggio 2006, la ciclabilità dei sentieri aventi pendenze inferiori al 20% e larghezze mediamente superiori all’ingombro trasversale della bicicletta sul terreno, restando ciclabili, fino a tale data, i sentieri privi di tali caratteristiche.



Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione;
- visto l’articolo 22 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 e s.m.;
- visto l’articolo 16 della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 ed in particolare l'art. 5;
- visto il D.P.G.P. n. 6 - 78/Leg. di data 26 marzo 1998;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge


d e l i b e r a

1. di stabilire che la circolazione dei mezzi meccanici non motorizzati è consentita, a far data dal 1 maggio 2006, sulle tratte dei sentieri aventi pendenze inferiori al 20% e larghezze mediamente superiori all’ingombro trasversale della bicicletta sul terreno, restando ciclabili, fino a tale data, i sentieri privi di tali caratteristiche;
2. di approvare le modalità, come indicate in premessa, con le quali il Servizio Turismo può autorizzare la circolazione dei mezzi meccanici non motorizzati su sentieri privi delle caratteristiche tecniche di cui al punto 1, per la realizzazione di manifestazioni turistiche o agonistiche o a seguito di richieste motivate inoltrate dai comuni territorialmente competenti.

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Re: REGOLAMENTAZIONE NELL'USO DELLA MOUTAINBIKE IN TRENTINO

Messaggio da cris »

mi pare giusta sta cosa ,anche perche' qualche' scapestrato 'e' morto sui sentierini in alta montagna finendo nei burroni, e anche per la sicurezza di quelli che vanno a piedi. :contxx:
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Re: REGOLAMENTAZIONE NELL'USO DELLA MOUTAINBIKE IN TRENTINO

Messaggio da tintore73 »

cris ha scritto:mi pare giusta sta cosa ,anche perche' qualche' scapestrato 'e' morto sui sentierini in alta montagna finendo nei burroni, e anche per la sicurezza di quelli che vanno a piedi. :contxx:
Mi trovo d'accordo se parliamo del problema di condivisone dei sentieri tra escursionisti a piedi e in MTb, ma si potrebbe sicuramente mediare magari con un divieto temporaneo nei week-end di alta stagione, ma per la sicurezza .... all'ora dovremmo proibire anche le arrampicate... le vie ferrate fatte senza l'attrezzatura idonea ,il parapendio o il deltaplano, e a questo punto anche di girare in bici o in moto per strada ; io parto dal concetto che ognuno è libero di gestire la sua incolumità come voglia ( a patto di non compromettere quella degli altri) quindi Si a tutte le protezione del caso ma NO al divieto assoluto , se estendessimo il principio di tutela della persona del Trentino alla vita quotidiana, all'ora non potremmo neanche uscire di casa visto i morti sulle strade , pero' continuiamo a permettere di costruire macchine e moto che posso superare agevolmente i 180 km orari consumando come un camion...
In Trentino ci sono stato quest'estate : volevo fare la GOLDWEG un sentiero che dal Passo dello Stelvio porta a Prato allo Stelvio peccato pero' che il primo pezzo fosse vietato alle MTB, chiedendo informazioni alla gente del posto sul perchè sai cosa mi hanno risposto:che non sapevano il motivo in quanto era anche difficile trovare carovane di genti a piedi nel pezzo vietato anche in alta stagione , però di stare attenti perchè magari ci si poteva imbattere in qualche controllo. durante il soggiorno a prato allo Stelvio ho quindi optato per due giri consentiti e vi assicuro che in alcuni tratti non sonio stati per niente facili e privi di rischi ( dopo un tratto in discesa mi sono dovuto anche fermare perchè i freni non frenavano piu , cosa che non mi era mai successa prima e neanche dopo ). Su questi percorsi su tre ore di giro non ho incrociato nessuno ma proprio nessuno ed era Agosto contutto esaurito, di gente pero' sulle piste ciclabile ne ho vista a fiumi, malignamente a questo punto mi viene da pensare che il dxx soldo la fa ancora da padrone e quindi per il Trentino è piu' redditizzio spingere su questa tipologia di ciclismo dove bar e alberghi sul percorso fanno un buon servizio ai ciclisti con un impegno per la sicurezza e il controllo da parte dei comuni minimo. per dirla in parole povere poca spesa alta resa.....
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Mù7
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Re: REGOLAMENTAZIONE NELL'USO DELLA MOUTAINBIKE IN TRENTINO

Messaggio da Mù7 »

:chixx: Ammé mma pare 'na strunzata.
Quoto in pieno Tintore.
Questa delibera non é altro che una ghettizzazione del diverso. La montagna deve rimanere a disposizione del solo nobile (lo é davvero) alpinismo.
Queste idee se non sono frutto di speculazioni economiche, sono il frutto di mentalità ristrette e medioevali.
Prendiamo il nostro territorio.
Trovi gente a piedi sui sentieri solo in Maresana o sui colli perché attaccati alla città. In alta valle a giugno luglio agosto é abbastanza trafficato il 101.
Tutti gli altri sentieri non se fila nessuno.
Ad Agosto, di sabato, quanta gente abbiamo trovato sull'antica via del ferro?
Nisù. E in trentino é la stessa cosa.
Se c’è una cosa che la morte non può soffrire, è che si rida di lei. Una buona risata può fregare qualsiasi handicap (C. Bukowski)
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Re: REGOLAMENTAZIONE NELL'USO DELLA MOUTAINBIKE IN TRENTINO

Messaggio da cris »

cris ha scritto:mi pare giusta sta cosa ,anche perche' qualche' scapestrato 'e' morto sui sentierini in alta montagna finendo nei burroni, e anche per la sicurezza di quelli che vanno a piedi. :contxx:
scusate ho scritto la cosa ma intendevo che un minimo di buon senso da parte nostra ci vuole sempre, sentierini su strapiombi fatti a rotta di collo, da parte di ciclisti specialmente stranieri ,e abbastanza pericolosi da fare sarebbero da evitare .Con questo non condivido tutto cio' che il trentino propone. Sono loro i primi che sono attaccati al dxx denaro.Ma si sa che l'andrenalina e' alta in bike e un errorino :inkxxx: puo capitare sempre.
chi va piano va sano e va lontano.
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Michele Zampieri
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Re: REGOLAMENTAZIONE NELL'USO DELLA MOUTAINBIKE IN TRENTINO

Messaggio da Michele Zampieri »

Quoto Tintore e Mu7, mi sembra un'esagerazione e complicata per di più.
Confermo che anche in Piemonte i sentieri sono per la maggiorparte percorribili in qualsiasi orario e stagione, basta come al solito un po' di buon senso, buon senso che andrebbe applicato anche nel fare le leggi.
Basterebbe forse che questa legislazione la prendesse in mano il Cai stesso definendo, come in realtà è stato fatto, una scala di difficoltà e definendo come bisogna essere attrezzati, per percorrere un certo sentiero, poi tanto la mamma degli imb.....i è sempre in cinta per cui troveremo sempre chi esagera, così come chi va ai 200 all'ora in moto o macchina sulle strade normali e non in pista.
D'altronde anche i praticanti del nobile Alpinismo si fanno male, fanno male ad altri e mettono a rischio la vita di chi li deve soccorrere, perchè vanno oltre alle loro capacità.
Calma, conoscenza di se stessi e delle proprie capacità, conoscenza del mezzo e del posto, moderazione, valorizzazione dei "diversi" (come li chiama Mu7) quali risorsa anche turistico/economica dovrebbe essere questa la Legge che guida chiunque faccia sport all'aria aperta e chiunque sia preposto a giudicarlo.

Così si può tornare a valle sani e salvi e bere una birra nei bar portando il giusto contributo anche al dxx denaro. :cinxx: :cinxx: :cinxx: :cinxx:
:ciaxx: :ciaxx: :ciaxx:
Michele
Il Barba
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